• 21 Novembre 2024
La mente, il corpo

Il consenso in ambito di materia sessuale è complesso. Le norme culturali, le aspettative sociali e le strutture di potere complicano le comprensioni del consenso. Il movimento #metoo, ha riportato in auge il consenso, per discriminare i rapporti sessuali dalle violenze sessuali. E se in un primo momento sembra facilitare la questione, poi diventa una problematicità. Non abbiamo un accordo sul consenso e si insinua in una zona grigia, in uno spazio come ci ricorda M.Garcia fra ciò che non è pienamente consenziente e ciò che non è pienamente non consenziente o è assimilabile a uno stupro.

Il consenso presuppone una relazione nella quale i soggetti stiano sullo stesso piano, che siano impegnati nella relazione sessuale, nella quale esprimere le proprie preferenze, manifestandole liberamente, agendo le proprie intenzioni. Noi, non possiamo dire oggi che l’uomo e la donna siano posti sullo stesso piano. E allora dobbiamo costruire il concetto di consenso in modo chiaro, altrimenti risulta vago.

Un consenso non è un atto autorizzativo, accondiscendente, un permesso. Quando pensiamo al consenso non possiamo non pensare all’assenso e al rifiuto. Per quanto riguarda il rifiuto, nell’ambito dei rapporti sessuali, per la stereotipizzazione dei ruoli assegnati ai generi, le donne non hanno il diritto di rifiutare gli approcci da parte degli uomini, proprio per la loro collocazione sociale. La donna non ha l’autorità nel dire NO, perché non le viene riconosciuta l’autorità sul corpo, che è sempre a disposizione dell’uomo. La sua voce rimane inascoltata. Allo stesso modo, come può accettare, se non può scegliere, non ha opzioni. Un consenso dato in ambito sessuale, non finisce con l’assenso o rifiuto, attraverso un SI o un NO, perché quel che si potrebbe essere espresso, non garantisce la corrispondenza con il reale desiderio e con la volontà di partecipare all’incontro.

Il mancato consenso non è tra i requisiti che integrano la violenza sessuale, ma il perfezionamento del reato avviene sui criteri della violenza, della minaccia e della costrizione. M.Garcia scrive che il consenso permette di rivendicare unautonomia e agentività sessuali che il patriarcato ha negato alle donne. Le relazioni sessuali si pongono in un contesto pieno di stereotipi e pregiudizi, con disarmonie di potere, e dove la donna si trova in una posizione subordinata, privandola del potere di agire in modo autonomo, operando la sua agentività. Quindi con queste condizioni M.Anderson sostiene che il consenso deve essere un accordo dinamico dove ognuno dei soggetti assume una responsabilità verso i desideri dellaltro, garantendo mutualmente un eguale autorità nel dirigere linterazione sessuale. La definizione dell’art. 36 della convenzione di Istanbul cita:  il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Il consenso negato o prestato pone molteplici quesiti giuridici, psicologi e sociali. Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto, senza soluzione di continuità. Considerare il consenso come un permesso, implica attribuire ruoli diversi e disuguali ai soggetti che si trovano nella relazione sessuale.

Occorre, invece, che la scelta di essere in una relazione sessuale sia risultato di uno scambio comunicativo in cui tutti i soggetti coinvolti possano esprimere i propri desideri, condividere le loro intenzioni e stabilire i confini e i loro limiti entro i quali sperimentare.

Autore

Psicologa clinica della persona dell'organizzazione e della comunità Psicogeriatra e docente dello stesso Master - La Sapienza. Coach cognitivo Criminologa minorile Dipendente Regione Lazio