La presenza di popoli stranieri sul territorio italiano creò sempre un processo non solo di natura storica ma anche giuridica.
È proprio attraverso accordi giuridici che si stabilirono i presupposti di una convivenza che portò in fase successiva ad eventi di vera e propria integrazione.
La questione relativa alla venuta degli Italo-albanesi (venuta che ha varie fasi a partire addirittura dall’età medievale ma venne sancita ufficialmente successivamente) stabilì un rapporto che venne definito attraverso le capitolazioni.
Ed è su questo argomento che si sancirono i primi e veri legami tra gli Italo-albanesi e il regno di Napoli, ovvero i paesi che vivono all’interno del Regno di Napoli.
Fu una grande occasione anche storica perché c’è da precisare che la presenza degli Albanesi venne immediatamente registrata in un’area geografica ben definita che è, soprattutto, quella dell’Italia meridionale.
È in questo territorio che i legami tra Albanesi e Italiani diedero vita a dei rapporti giuridici sottolineati dalle capitolazioni.
Il termine capitolazione deriva dal latino medievale capitulatione(m), derivato di capitolare cioè capitolare ovvero venire a patti con il nemico per la resa o meglio arrendersi secondo determinati patti.
Quando parliamo di capitolazione, ci riferiamo ad una parola utilizzata nel linguaggio diplomatico per indicare il privilegio accordato in passato da stati non europei (Turchia, stati barbareschi e musulmani, stati dell’estremo Oriente) agli europei operanti sul loro territorio.
La presenza di popolazioni etniche nei paesi europei e in alcuni paesi orientali ma, soprattutto, in quei paesi in cui vi era una arretratezza dal punto di vista economico e della legislazione religiosa, determinò la nascita del regime delle capitolazioni.
Tale regime permetteva il riconoscimento di alcuni privilegi (con il passare del tempo più estesi) successivamente mediante la concessione (unilaterale e revocabile) degli stessi da parte del sovrano, e infine mediante la stipulazione di veri e propri trattati internazionali che resero obbligatorie le capitolazioni. Un processo definito su basi giuridiche ma che aveva una obbligatorietà di conoscenze storiche.
Pertanto, si può parlare di capitolazioni “internazionali”, pensando ai privilegi che venivano concessi allo straniero nelle terre in cui venivano ospitati. Quali, ad esempio, il completo rispetto della persona e dei beni, l’inviolabilità del domicilio, la libertà di commercio, di transito e di religione , l’esenzione delle imposte.
Inoltre lo straniero era sottratto alla giurisdizione delle autorità locali per vedersi sottoposto a quella del proprio console.
Veniva, quindi, applicato l’antico principio della personalità della legge e non quello della territorialità.
1.1 Le prime capitolazioni
La data alla quale viene fatta risalire la prima capitolazione è il 1538. Sancita tra la Francia e la Turchia mentre regnavano Francesco I e Solimano II.
Tale capitolazione, facendo da capostipite, anche se venne rinnovata nel 1740, diventò un modello per tutti quei trattati, che si ebbero successivamente.
Esse furono abolite in Giappone, con accordi bilaterali, nel XIX secolo, in Turchia col trattato di Losanna del 1923, in Persia dopo accordi bilaterali successivi alla prima guerra mondiale. L’abolizione in Italia risale al 1927 ed è accompagnata da una dichiarazione del ministero degli esteri persiano che regola, in maniera molto dettagliata, la posizione degli italiani nei processi civili e penali davanti ai tribunali locali. In Bulgaria, poco dopo il 1908 (con l’Italia, mediante la convenzione del 1910, riconfermata nel 1921), in Algeria nel 1830, a Cipro nel 1878 ecc. I Paesi che hanno abbandonato questo regime in epoche recenti sono la Cina (nel 1930) e l’Egitto (con la Convenzione di Montreux del 1937).
Le tracce di emigrazioni Albanesi in Italia risalgono a tempi molti lontani. Ciò fa presumere che le relazioni fra i due popoli siano antichissime, dovute a motivi di commercio, ma anche al fatto che nuclei di Albanesi in qualità di soldati seguirono condottieri romani.
La Calabria fu al centro di questi avvenimenti. Infatti Puglia e Calabria furono i primi territori ad ospitare gli Albanesi.
1.2 Le capitolazioni in Calabria
Si vogliono qui analizzare le capitolazione di alcuni paesi della Regione Calabria.
La Calabria del XV secolo presenta una organizzazione feudale la quale permette di inquadrare diverse figure come quelle dei contadini, dei pastori, dei legnaiuli, minatori e dei piccoli commercianti. Al vertice vi sono alcune famiglie tra le quali i Sanseverino che costituiscono un raccordo tra il re e i vassalli. Al centro di questa piramide vi è la figura del barone.
Una figura che non conosce ancora lo splendore della corte e prima di essere un organo di trasmissione del potere politico centrale è un proprietario terriero, un feudatario, che vive tra i contadini, portando a volte anche il proprio aiuto. Con questo non si vuole tracciare un quadro idilliaco della situazione calabrese in quanto abusi baronali ve ne erano ma venivano attribuiti alla personalità del singolo uomo. Gli Albanesi emigrati non erano che contadini e soldati, distribuiti in casali, quasi arrampicati su aspre e selvose colline, lontani dai luoghi dove vi era la vita quotidiana.
Sulla base di fonti certe si possono stabilire quei rapporti di convivenza tra gli Albanesi e i territori italiani.
Infatti, alcuni documenti ci illuminano sulla condizione giuridica, economica e sociale delle comunità albanesi di Calabria, immediatamente dopo la loro immigrazione nella Regione.
Il primo, in ordine di tempo, è quello relativo alla capitolazione tra gli Albanesi del Casale di S. Demetrio e l’Archimandrita di S. Adriano del 3 Novembre 1471.
Il secondo riguarda i “Capitoli et ordinationi finiti et formati tra lo Reverendissimo Marino Tomacello de Neapoli episcopo di Cassano utile signore del Casale di Frassiniti e l’Albanesi di detto Casale sub anno Domini 1491”.
Un terzo documento riguarda i capitoli di Spezzano Albanese concessi dal principe Niccolò Bernardino Sanseverino prima nel 1572 e dopo nel 1581.
La riflessione si sofferma su queste tre testimonianze perché la presenza degli Albanesi è stata abbastanza consistente all’interno di queste comunità in quanto il lascito storico ha sempre costituito una tipologia di accordi sia sul piano giuridico, con una rilevanza contrattuale tra le parti, sia grazie a motivazioni storiche che hanno dimostrato un raccordo fondamentale dal punto di vista economico tra i territori citati e l’Albania stessa e anche perché ancora oggi si sottolinea una imponente determinazione nella tutela della cultura italo-albanese. Inoltre, la scelta è caduta su queste tre comunità perché le stesse costituiscono tre aree geografiche ben distinte e definite all’interno di un contesto territoriale che presenta, nonostante la massiccia italianizzazione, una caratterialità articolata di legami eterogenei anche dal punto di vista linguistico.
Non deve sembrare fuori luogo se la questione giuridica e quindi storica si è sempre registrata grazie ad una prima chiave di lettura che è quella della lingua.
In queste tre comunità, originariamente, la lingua era, prettamente, quella albanese e quindi è stata abbastanza forte la realtà identitaria portata da questi popoli in tre comunità della Calabria dentro il Regno di Napoli.
C’è da ricordare, inoltre, che la venuta degli Albanesi in queste tre comunità non è stata osteggiata e quindi il dialogo con i feudatari del luogo è stato abbastanza pacifico tanto che a San Demetrio è sorto uno dei Collegi di cultura Bizantina più importanti e a Frascineto la storia della letteratura albanese ha fatto registrare presenze notevoli, come a Spezzano Albanese nella storia parlamentare contemporanea si è potuto annoverare un padre costituente che ha sempre tutelato, proprio attraverso normative, che hanno dato vita alla recente giurisprudenza sulla salvaguardia delle minoranze linguistiche, la storia del popolo italo-albanese. Mi riferisco a Gennaro Cassiani, giurista e costituente insieme ad un altro giurista di origine italo-albanese qual è stato Costantino Mortati.
Le motivazioni di una scelta su queste tre comunità poggiano su queste deduzioni ma anche sul fatto che qui si sono registrati i primi atti capitolari che hanno permesso di avviare, nella legge, un forte processo di integrazione.
I legami tra Albanesi e Italiani d’ora in poi vengono giustificati ad una condivisione di legami giuridici, economici, storici.